IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La Regione Veneto con la presente legge, al fine di ricondurre
a condizioni di minore onerosita'  i  mutui  di  credito  agrario  di
miglioramento  assistiti  dal  concorso regionale nel pagamento degli
interessi, perfezionati nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1981
al  31  agosto 1986, interviene per agevolare la concessione di nuovi
mutui con ammortamento massimo quindicennale per il  ripianamento  di
quelli precedentemente contratti.
   2.  Per i mutui oggetto del ripianamento verranno conseguentemente
a cessare il concorso regionale negli interessi a  decorrere  dal  1
gennaio  o  dal  1  luglio  immediatamente  successivo alla data del
ripianamento stesso e  contestualmente  a  cadere  eventuali  vincoli
previsti dalla vigente normativa in materia di estinzioni anticipate.