IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Veneto con la presente legge, al fine di ricondurre a condizioni di minore onerosita' i mutui di credito agrario di miglioramento assistiti dal concorso regionale nel pagamento degli interessi, perfezionati nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1981 al 31 agosto 1986, interviene per agevolare la concessione di nuovi mutui con ammortamento massimo quindicennale per il ripianamento di quelli precedentemente contratti. 2. Per i mutui oggetto del ripianamento verranno conseguentemente a cessare il concorso regionale negli interessi a decorrere dal 1 gennaio o dal 1 luglio immediatamente successivo alla data del ripianamento stesso e contestualmente a cadere eventuali vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di estinzioni anticipate.